L.P.
6 agosto 1991, n. 16
Disciplina
della raccolta dei funghi
Art.
2
Modalità
di raccolta
1.
Nel territorio della provincia la raccolta dei
funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non
superiore a due chilogrammi al giorno per persona in età superiore ai dieci
anni, previo rilascio dell’apposito permesso di raccolta di cui all’articolo
3.
2.
I minori di anni dieci possono esercitare la
raccolta se accompagnati da familiare in possesso del permesso, fermo restando
il limite massimo ammesso.
3.
Il limite massimo ammesso non si applica
qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il
predetto limite.
4.
E’ fatto obbligo ai raccoglitori di pulire
sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di
contenitori forati e rigidi.
5.
E’ vietato danneggiare o distruggere i
funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini e altri mezzi che
possono danneggiare lo strato umifero del terreno.
6.
E’ vietato altresì effettuare la raccolta
dei funghi dalle ore 19.00 alle ore 7.00.
Permesso
per la raccolta
1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio da parte del sindaco o di organi dal medesimo delegati di apposito permesso.
2.
Il permesso è personale, ha validità fino al massimo di un mese ed
abilita alla raccolta nell’ambito del territorio del comune che lo ha
rilasciato con l’osservanza dei limiti quantitativi stabiliti dal comma 1
dell’art. 2 e di tutte le altre prescrizioni stabilite dalla presente legge.
6. Avuto riguardo alle antiche consuetudini locali, le
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano inoltre
per i proprietari o possessori di aree boscate non inferiori ad un ettaro,
ancorché non residenti in un comune della provincia, limitatamente alla
raccolta sui fondi di proprietà o possesso.
7.
La qualità di residente è comprovata da un
valido documento di identificazione da cui risulti la residenza; la qualifica di
proprietario o possessore di cui al comma 6 deve essere documentata su apposito
attestato rilasciato, su richiesta, dal comune competente per zona.
8.
Gli interessati devono esibire, su richiesta
degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione da cui risulti
la residenza, il permesso o l’attestato di cui al comma 7 del presente
articolo unitamente ad idoneo documento di identificazione.
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali la dove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni
a)
la sanzione amministrativa pecuniaria di lire
30.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità
consentita.
b)
La sanzione amministrativa pecuniaria di lire
40.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti per difetto del
permesso previsto dall’articolo 3;
c)
La sanzione amministrativa pecuniaria di lire
60.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nelle zone
interdette alla raccolta, di cui all’articolo 5, comma 1;
d)
La sanzione amministrativa pecuniaria di lire
100.000 a lire 600.000 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e
tabelle di cui all’articolo 5, comma 1;
e)
La sanzione amministrativa pecuniaria da lire
10.000 a lire 60.000 per chi violi le disposizioni di cui all’articolo 2,
commi 4, 5 e 6.
2.
Chi con un’azione od omissione viola diverse
disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione previste dalla
presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna
violazione.
3.
Per la violazione delle disposizioni della
presente legge commessa nei parchi naturali provinciali si applicano le sanzioni
nella misura prevista dall’articolo 29 della legge provinciale 6 maggio 1988,
n. 18.
4.
Le violazioni di cui alle lettere a) b) e c)
del comma 1 del presente articolo comportano, oltre alla sanzione amministrativa
pecuniaria, la confisca dell’intera quantità di funghi alla quale procede
direttamente il personale che accerta l’infrazione. I funghi confiscati
vengono consegnati, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza e/o assistenza.
In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati devono essere distrutti.
Della destinazione o della distruzione sarà fatta menzione nel verbale di
accertamento dell’infrazione. In caso di rifiuto a consegnare i funghi
raccolti, a seguito di formale intimazione, la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista nelle lettere a) b) e c) del comma 1 è raddoppiata, previa
stima, da parte dell’agente della quantità di funghi detenuti.
L.P.
25 luglio 1973, n. 17
Protezione
della flora alpina
Sono considerate
tipiche dell’ambiente alpino, e come tali protette, tutte le specie erbacee,
arbustive, di muschi e licheni che hanno diffusione naturale e spontanea nel
territorio della provincia.
E’ vietata la
raccolta o la detenzione delle seguenti specie o di parte di esse:
1.
Typha, L., tutte le specie – Mazzasorda,
Stiancia, Pagafrati;
2.
Erythronium dens
canis, L., - Dente di cane;
3.
Lilium bulbiferum, L., - Giglio rosso;
4.
Lilium martagon, L. – Martagone
5.
Fritillaria, Plance, tutte le specie –
Fritillaria;
6.
Cypripedium calceolus, L., - Pianella della
Madonna, Scarpetta di Venere;
7.
Melandrium elisabethae, Rohrb., - Garofano di
Elisabetta;
8.
Nymphea alba, L., - Ninfea, Carfano;
9.
Nuphar luteum, S. et S. – Nannufaro, Ninfea
gialla ;
10.
Anemone alpina, L., sottospecie sulfurea –
Anemone alpina;
11.
Dictamnus albus, L., - Frassinella, Limonella;
12.
Daphne, L., tutte le specie – Dafne, Mezereo,
Fior di stecco;
13.
Primula agricola, L., Primola agricola,
Orecchia d’orso;
14.
Primula spectabilis, Tratt., - Primola
vistosa;
15.
Phyteuma comosus, L., - Raponzolo di roccia;
16.
Leontopodium alpinum, Cass. – Stella alpina,
Edelweiss;
17.
Taxus baccata, L., - Tasso, Albero della
morte;
18.
Cuscus
aculeatus, L. – Agrifoglio.
L’elenco di cui al
precedente comma può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta
provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Art. 4
Nel territorio
provinciale è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di
non più di 1 chilogrammo di muschi allo stato fresco, di licheni e di 5 assi
fiorali (steli fioriferi) per ognuna delle specie della flora spontanea diversa
da quella elencate all’articolo 3.
Di detta flora è
tuttavia vietata l’estirpazione della pianta nonché di tuberi, radici, rizomi
e stoloni, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5.