L.P. 6 agosto 1991, n. 16

Disciplina della raccolta dei funghi

 

Art. 2

Modalità di raccolta

1.       Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona in età superiore ai dieci anni, previo rilascio dell’apposito permesso di raccolta di cui all’articolo 3.

2.       I minori di anni dieci possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiare in possesso del permesso, fermo restando il limite massimo ammesso.

3.       Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.

4.       E’ fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.

5.       E’ vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini e altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

6.       E’ vietato altresì effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 19.00 alle ore 7.00.

  Art. 3

Permesso per la raccolta

1.   La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio da parte del sindaco o di organi dal medesimo delegati di apposito permesso.

2.   Il permesso è personale, ha validità fino al massimo di un mese ed abilita alla raccolta nell’ambito del territorio del comune che lo ha rilasciato con l’osservanza dei limiti quantitativi stabiliti dal comma 1 dell’art. 2 e di tutte le altre prescrizioni stabilite dalla presente legge.

6.   Avuto riguardo alle antiche consuetudini locali, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano inoltre per i proprietari o possessori di aree boscate non inferiori ad un ettaro, ancorché non residenti in un comune della provincia, limitatamente alla raccolta sui fondi di proprietà o possesso.

7.       La qualità di residente è comprovata da un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza; la qualifica di proprietario o possessore di cui al comma 6 deve essere documentata su apposito attestato rilasciato, su richiesta, dal comune competente per zona.

8.       Gli interessati devono esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza, il permesso o l’attestato di cui al comma 7 del presente articolo unitamente ad idoneo documento di identificazione.

  Art. 8

1.   Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali la dove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni

a)       la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 30.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita.

b)       La sanzione amministrativa pecuniaria di lire 40.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti per difetto del permesso previsto dall’articolo 3;

c)       La sanzione amministrativa pecuniaria di lire 60.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta, di cui all’articolo 5, comma 1;

d)       La sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000 a lire 600.000 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all’articolo 5, comma 1;

e)       La sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per chi violi le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 4, 5 e 6.

2.       Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione previste dalla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.

3.       Per la violazione delle disposizioni della presente legge commessa nei parchi naturali provinciali si applicano le sanzioni nella misura prevista dall’articolo 29 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18.

4.       Le violazioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1 del presente articolo comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell’intera quantità di funghi alla quale procede direttamente il personale che accerta l’infrazione. I funghi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza e/o assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati devono essere distrutti. Della destinazione o della distruzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento dell’infrazione. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a) b) e c) del comma 1 è raddoppiata, previa stima, da parte dell’agente della quantità di funghi detenuti.

 

L.P. 25 luglio 1973, n. 17

Protezione della flora alpina

  Art. 2

Sono considerate tipiche dell’ambiente alpino, e come tali protette, tutte le specie erbacee, arbustive, di muschi e licheni che hanno diffusione naturale e spontanea nel territorio della provincia.

  Art. 3

E’ vietata la raccolta o la detenzione delle seguenti specie o di parte di esse:

1.       Typha, L., tutte le specie – Mazzasorda, Stiancia, Pagafrati;

2.       Erythronium dens canis, L., - Dente di cane;

3.       Lilium bulbiferum, L., - Giglio rosso;

4.       Lilium martagon, L. – Martagone

5.       Fritillaria, Plance, tutte le specie – Fritillaria;

6.       Cypripedium calceolus, L., - Pianella della Madonna, Scarpetta di Venere;

7.       Melandrium elisabethae, Rohrb., - Garofano di Elisabetta;

8.       Nymphea alba, L., - Ninfea, Carfano;

9.       Nuphar luteum, S. et S. – Nannufaro, Ninfea gialla ;

10.   Anemone alpina, L., sottospecie sulfurea – Anemone alpina;

11.   Dictamnus albus, L., - Frassinella, Limonella;

12.   Daphne, L., tutte le specie – Dafne, Mezereo, Fior di stecco;

13.   Primula agricola, L., Primola agricola, Orecchia d’orso;

14.   Primula spectabilis, Tratt., - Primola vistosa;

15.   Phyteuma comosus, L., - Raponzolo di roccia;

16.   Leontopodium alpinum, Cass. – Stella alpina, Edelweiss;

17.   Taxus baccata, L., - Tasso, Albero della morte;

18.   Cuscus aculeatus, L. – Agrifoglio.

L’elenco di cui al precedente comma può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima.

 

Art. 4

Nel territorio provinciale è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di 1 chilogrammo di muschi allo stato fresco, di licheni e di 5 assi fiorali (steli fioriferi) per ognuna delle specie della flora spontanea diversa da quella elencate all’articolo 3.

Di detta flora è tuttavia vietata l’estirpazione della pianta nonché di tuberi, radici, rizomi e stoloni, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5.