Delibera n. 054 del 28 aprile 2000.

OGGETTO: Acquisto programmi protezione dati e licenze software.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera n. 037 dd. 27.03.2000, dichiarata immediatamente eseguibile, si approvava il documento programmatico ed il piano operativo per le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31.12.1996, n. 675;

DATO atto che il documento programmatico citato, al punto C) lettera a) dispone che "il sistema e i singoli calcolatori negli uffici devono essere protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all’art. 615 - quinquies del codice penale, mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale. (antivirus)";

CONCORDATO anche sulla necessità di adeguare la dotazione comunale delle licenze d’uso del software per non incorrere nelle responsabilità previste dalla Legge 22.04.1941, n. 633, come modificata dal D.L. 29.12.1992, n. 518 sull’attuazione della direttiva 21/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratori;

VISTO il preventivo dell’importo complessivo di Lire 2.983.200.- di data 28 aprile 2000 fornito dalla Maxer S.n.c. di Storo in data 28 aprile 2000 al prot. n. 1480 per la fornitura dei prodotti sopra richiamati e ritenuto si servirsi di tale ditta anche perché dà una garanzia di assistenza in tempi brevi, data la vicinanza delle sedi;

RITENUTO di procedere per l'affidamento della prestazione mediante trattativa diretta con la Ditta interpellata dal Segretario poiché, essendo l'importo contrattuale inferiore a 50 milioni, ciò è consentito dal 4° comma dell'art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, che si rende ancora applicabile ai Comuni ai sensi dell'art. 58 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L. anche se abrogato dall’art. 19 comma 9 lettera d) della L.R. 10/98 nelle more di approvazione del regolamento comunale per i contratti;

RITENUTO di approfittare della grossa convenienza offerta dalla Microsoft ed Ancitel che hanno esteso anche ai Comuni la convenzione già stipulata in sede governativa, che comporta una riduzione di costi nell’ordine del 50% e che è oggetto dell’offerta in preventivo;

VISTO che la presente delibera è un atto dovuto in adempimento alle norme di legge, ritenendo che la stima di licenze Office sia adeguata all’uso contemporaneo che ne viene fatto;

Visto il bilancio di previsione in corso;

Visto il nuovo Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’art. 101 del nuovo T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L come modificato dall’art. 16, comma 16 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano da tutti i componenti la Giunta comunale presenti e votanti,

DELIBERA

di affidare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21, comma 4, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e dell'art. 58 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L abrogato dall’art. 19 comma 9 lettera d) della L.R. 10/98 nelle more di approvazione del regolamento comunale sui contratti, a trattativa diretta alla ditta "Maxer di Beltramolli G. e Guizzardi G. S.n.c." con sede in Storo l’incarico per la fornitura di programmi antivirus Norton come da preventivo di data 28 aprile 2000, protocollato al n. 1480, per un importo complessivo di Lire 2.983.200.-, di cui Lire 360.000.- per programmi di protezione, Lire 1.986.000.- per licenze di software operativo, Lire 140.000.- per eventuale assistenza e Lire 497.200.- per I.V.A. al 20%;

di imputare la spesa complessiva di Lire 2.983.200.- (1.540,69 €) al Cap. 6190 (Tit. 2 Sez. 1 Rubr. 102 codice 220102) "Acquisto attrezzatura elettronica per ufficio comunali" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta il relativo impegno e la necessaria disponibilità;

di dare atto che l'incarico in parola verrà contrattualmente formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio con le modalità previste dal 3° comma dell’art. 15 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e dall’art. 1326 del codice civile con comunicazione di accettazione del relativo preventivo;

di affidare le competenze di supervisore, controllo e certificazione di congruità e regolarità al Tecnico comunale il quale vi provvederà con visto sulle fatture;

di subordinare il pagamento su presentazione di fattura.