Delibera n. 083 del 23 agosto 2000.

OGGETTO: Autorizzazione all’esecuzione dei lavori in economia per il completamento parapetti staccionata presso la sede comunale a Bondone.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nella stesura delle variazioni di bilancio, approvate con deliberazione consiliare n. 016 del 23 giugno 2000, al capitolo 6160 "Costruzione magazzini nuovi parcheggi e arredo in Bondone" è stato stanziato l’importo di Lire 13.000.000.-;

Rilevato che il Comune di Bondone deve provvedere alla sistemazione della staccionata, che non risulta rispettare le norme di sicurezza in quanto non esclude il pericolo di caduta per le persone e considerando soprattutto che nell’area in questione si trova la scuola materna;

Ritenuto di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia diretta come consentito dall’art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed i., con il sistema dell’amministrazione diretta come previsto dall’art. 29, lett. c) del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/leg.;

Atteso che trattandosi di lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a Lire 50.000.000.-, è ammesso ai sensi dell’art. 32 del regolamento l’affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali;

Visto il preventivo presentato dalla ditta BUCANEVE SERVIZI S.c.a.r.l. di Pieve di Bono, di data 30 novembre 1999, protocollato il 2 dicembre 1999 al n. 3925, riguardante la sistemazione della staccionata presso la sede comunale a Bondone, comportante una spesa complessiva di Lire 4.320.000.-, compresa I.V.A. al 20%;

Vista la perizia dell’ufficio tecnico comunale, redatta sulla scorta del preventivo fornito dalla ditta, da cui risulta fra l’altro che, trattandosi di lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie o comunque lavori non progettualizzabili, in alternativa al progetto esecutivo può essere autorizzata l’esecuzione dei lavori sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture;

Accertato che nella relazione accompagnatoria alla perizia, il responsabile dell’ufficio tecnico riferisce sulla natura e necessità dell’intervento, sulla congruità e completezza del preventivo atto a dare l’opera compiuta senza necessità di perizie ed importi aggiuntivi, sull’impegno della ditta ad accettare le clausole di garanzia del buon esito dei lavori ivi comprendendovi tempi e penalità e l’impegno ad adottare ogni opportuna misura di sicurezza;

Dato atto che per l’esecuzione dei lavori non sono necessari atti di autorizzazione o concessione edilizia;

Preso atto che non è necessario approvare con apposita delibera il piano finanziario, come previsto dall’art. 61 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L, poiché l’esecuzione dell’opera non comporta ulteriori spese di gestione e maggiori oneri aggiuntivi;

Convenuto di aderire alla proposta e ritenuto di approvare con la presente deliberazione sia l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori che l’affido degli stessi con il sistema dell’amministrazione diretta all’impresa interpellata, riconoscendo poi competente il segretario comunale a darvi esecuzione in adempimento delle competenze attribuite dall’art. 30 ai dirigenti;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000;

Visto il nuovo Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L;

Vista la Legge Regionale del 23 ottobre 1998, n. 10;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 101 del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L, modificato dall’art. 16, comma 16 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, i pareri di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, il quale contestualmente attesta anche la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 17, commi 27 e 29, della L.R. 10/1998;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano da tutti i componenti la Giunta comunale presenti e votanti,

DELIBERA

di autorizzare l’esecuzione in economia dei lavori per la sistemazione della staccionata presso la sede comunale a Bondone;

di affidare i lavori suddetti, in deroga alle procedure concorsuali, con il sistema dell’amministrazione diretta di cui all’art. 29, lettera c) del Regolamento alla ditta BUCANEVE SERVIZI S.c.a.r.l. di Pieve di Bono per la sistemazione staccionata presso la sede comunale a Bondone ai prezzi dalla stessa offerta e alle condizioni già preventivamente dalla stessa accettate come riportate nel preventivo di data 30 novembre 1999, protocollato il 2 dicembre 1999 al n. 3925;

di dare atto che l’incarico in parola verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio e con le modalità previste dagli artt. 30 e 33 del citato regolamento, n. 12-10/Leg./1994, dando atto che a questa e alle altre incombenze previste dall’art. 30 del regolamento vi provvederà il segretario comunale;

di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di complessive lire 4.320.000.- (2.231,09 €) al Capit. 6160 (Tit. 2 Sez. 1 Rub. 102 cod. 210102) "Costruzione magazzini nuovi parcheggi e arredo in Bondone" del bilancio di previsione 2000, che presenta relativo impegno e la necessaria disponibilità;

di nominare direttore dei lavori il tecnico comunale ai sensi degli artt. 30 e 35 del regolamento;

di dare atto che per la contabilizzazione dei lavori è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura e sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati e alla regolare esecuzione dei lavori, il tutto come previsto dagli artt. 36 e 37 del regolamento;

di dare atto che il certificato di regolare esecuzione sarà sostituito dal visto del responsabile dell’ufficio tecnico sulla fattura, per il combinato disposto dell’art. 37 del regolamento e dell’art. 25, comma 2 della legge, il quale comporta senz’altre formalità l’emissione del mandato di pagamento a saldo alla ditta esecutrice.