Delibera n. 016 del 29 ottobre 2007
OGGETTO: Modifica all’art. 6 comma 2 del regolamento per la disciplina del Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Bondone.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con precedente deliberazione n. 006 di data 26.02.1999 è stato approvato il regolamento per la disciplina del Corpo dei vigili del Fuoco volontari del Comune di Bondone;
ATTESO che il testo regolamentare si basava sui contenuti del regolamento-tipo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 9190 di data 21 agosto 1998 poi modificata con deliberazione n. 12982 di data 20 novembre 1998;
DATO ATTO che recentemente la Giunta provinciale con deliberazione n. 1616 di data 27 luglio 2007 ha disposto delle modificazioni al regolamento-tipo citato e nello specifico all’art. 6 "Vigili del fuoco allievi" al fine di precisare inequivocabilmente i requisiti che devono possedere anche gli allievi minorenni per poter far parte del Corpo in quanto è stato disposto che anche gli allievi di età compresa tra i 10 e i 18 anni devono essere in possesso di certi requisiti di idoneità fisica;
RILEVATO che l’efficacia della suddetta deliberazione provinciale era subordinata all’acquisizione del parere del Consiglio di Amministrazione della Cassa provinciale antincendi, rilasciato con deliberazione n. 78 di data 3 agosto 2007, e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, avvenuta in data 28 agosto 2006 sul n. 35;
RITENUTO pertanto, in adeguamento alla deliberazione provinciale citata di modificare il secondo comma dell’articolo 6 del testo regolamentare vigente come di seguito indicato:
«2. Sono ammessi a far parte del suddetto gruppo, con l’assenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci, i giovani di età compresa tra i dieci e i diciotto anni, residenti nel Comune di appartenenza del Corpo, a prescindere dalla loro cittadinanza, e dotati dei requisiti di idoneità fisica fissati dalla Cassa provinciale antincendi.»;
VISTO anche il "Regolamento del gruppo allievi vigili del fuoco volontari del corpo dei vigili del fuoco volontari di Bondone" approvato dal consiglio comunale con delibera n. 023 di data 26 settembre 2003 sulla base di schema tipo approvato dalla Provincia con delibera n. 3001 di data 29 novembre 2002;
Visto il nuovo testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano da tutti i componenti il Consiglio comunale presenti e votanti,
1. Di modificare per i motivi esposti in premessa il secondo comma dell’art. 6 del vigente regolamento del Corpo dei Vigili del fuoco volontari del Comune di Bondone sostituendolo con il seguente:
«2. Sono ammessi a far parte del suddetto gruppo, con l’assenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci, i giovani di età compresa tra i dieci e i diciotto anni, residenti nel Comune di appartenenza del Corpo, a prescindere dalla loro cittadinanza, e dotati dei requisiti di idoneità fisica fissati dalla Cassa provinciale antincendi. »
2. Di trasmettere copia della presente, unitamente a copia del regolamento modificato, alla Cassa provinciale antincendi, alla Federazione dei Corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino e al Corpo dei vigili del fuoco volontari di Bondone.