OGGETTO: Concessione di un ulteriore periodo di congedo straordinario per maternità.
Premesso:
Ø che con precedente determinazione n. 038 dell’8 luglio 2004 si dava atto dell’astensione anticipata dal lavoro per maternità;
Ø che comunque la scadenza del periodo di astensione obbligatoria rimane il 6 gennaio 2005;
Ø che con precedente determinazione n. 081 del 31 dicembre 2004 si concedeva un ulteriore periodo di tre mesi di congedo straordinario per maternità ai sensi dell’art. 45 del CCPL 08.03.2000 (dal 07.01.2005 al 06.04.2005);
Ø che con precedente determinazione n. 046 del 5 luglio 2006 si concedeva un ulteriore periodo di dieci giorni di congedo straordinario per maternità ai sensi dell’art. 45 del CCPL 08.03.2000;
Ø che con lettera di data 3 luglio 2007, protocollata il 4 luglio 2007 al n. 2037, la dipendente suddetta ha chiesto la concessione di un ulteriore periodo di astensione facoltativa per maternità di giorni 15 durante il mese di agosto 2007;
Visto l’art. 45 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002 - 2005, approvato in data 20.10.2003 che al 4° comma testualmente recita "in caso di parto prematuro il secondo periodo di congedo di maternità o paternità, successivo al parto, decorre dalla data presunta del medesimo, nel limite della durata complessiva di cinque mesi. I giorni non goduti prima del parto sono fruiti in aggiunta al periodo di congedo post partum";
Richiamato l’art. 45 comma 7 del citato contratto che prevede che nei primi otto anni di vita del bambino la madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, può astenersi facoltativamente dal lavoro per la durata massima complessiva di 10 mesi, fruibile anche frazionatamente;
Concordato sulla opportunità di accordare alla dipendente il congedo straordinario per gravidanza per un periodo ulteriore di giorni 15 durante il mese di agosto 2007, stante la regolare presentazione della domanda;
Visto il D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 e le successive modificazioni;
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;
Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Visto il piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2007, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 001 del 12 gennaio 2007, dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto l’atto di nomina dei responsabili e affido dei compiti indicati nel piano esecutivo di gestione del sindaco di data 15 gennaio 2007, prot. n. 160;
DETERMINA
1. Di concedere alla dipendente un ulteriore periodo di giorni 15 durante il mese di agosto 2007 di congedo straordinario per maternità ai sensi dell’art. 45 del CCPL 08.03.2000, dando atto che durante tale periodo alla dipendente stessa verrà corrisposta la seguente indennità giornaliera:
· per il periodo di giorni 15 durante il mese di agosto 2007 un’indennità giornaliera rapportata al 30% della retribuzione.