Determinazione n. 051 del 13 luglio 2007.

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione urbanistica comportante l’esenzione parziale del pagamento del contributo di concessione per i lavori di riqualificazione architettonica ed ampliamento dell’edificio esistente destinato ad uffici ed abitazione p.ed. 422 C.C. Bondone.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA E SEGRETERIA

Premesso che i signori Giulio Lorenzi e Chiara Melzani:

-         in data 17 aprile 2007 hanno presentato domanda di concessione edilizia per i lavori di riqualificazione architettonica ed ampliamento dell’edificio esistente destinato ad uffici ed abitazione p.ed. 422 C.C. Bondone;

-         in data 15 giugno 2007 hanno presentato istanza per l’esenzione parziale relativamente al pagamento del contributo di concessione, come contemplato dall’art. 9 comma 1 lettera a) del Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione approvato con delibera consiliare n. 013 dd. 10.04.2002, e divenuta esecutiva il 22.04.2002 e come previsto dall’art. 111 comma 2 della legge provinciale 05.09.1991, n. 22 e s.m.;

RILEVATO che la domanda trova fondamento nel secondo comma dell’art. 111 della L.P. 05.09.1991, n. 22, che testualmente recita: “Nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che l’intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente, purchè non qualificata di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), il contributo di concessione, limitatamente ai primi 400 mc di volume, è commisurato esclusivamente all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria”;

VISTA l’istruttoria della pratica dalla quale risulta che:

-         L’immobile risulta essere la prima ed unica casa d’abitazione dei richiedenti e che la medesima non presenta i requisiti per essere qualificata di lusso ai sensi del decreto ministeriale 02.08.1969;

-         I privati si impegnano a non cedere la proprietà dell’immobile oggetto dell’agevolazione eventualmente concessa per un periodo di 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, data che verrà tempestivamente comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

-         In caso di innosservanza dell’obbligo sopra riportato, i proprietari si impegnano alla restituzione di quanto concesso nell’ammontare calcolato in base ai costi in vigore al momento della cessione dell’immobile;

CONVENUTO di concedere l’agevolazione in oggetto, previa sottoscrizione della convenzione prevista dalla legge sulla base dello schema allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2007, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 001 del 12 gennaio 2007, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto l’atto di nomina dei responsabili e affido dei compiti indicati nel piano esecutivo di gestione del sindaco di data 15 gennaio 2007, prot. n. 160;

DETERMINA

1.      Di approvare lo schema di convenzione stesso ai sensi dell’art. 111 secondo comma della legge provinciale 05 settembre 1991, n. 22 ed art. 9 comma 1 lettera a) del regolamento comunale allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione sotto la lettera “A”, che prevede l’esenzione parziale del pagamento del contributo di concessione per i lavori di riqualificazione architettonica ed ampliamento dell’edificio esistente destinato ad uffici ed abitazione p.ed. 422 C.C. Bondone da destinare a scopo abitativo, di proprietà dei sigg. Lorenzi Giulio e Melzani Chiara di Bondone;

 

2.      Di riconoscere competente il funzionario responsabile dell’ufficio di ragioneria e segreteria a sottoscrivere la convenzione urbanistica in forma di atto pubblico a rogito del segretario comunale.