Determina n. 083 del 21 dicembre 2007

 OGGETTO: Lavori restauro e recupero a funzioni pubbliche del castello di san Giovanni a Bondone. Lavoro affidato al Consorzio Costruttori Altogarda di Arco: autorizzazione al subappalto alla ditta Maccani Srl di Trento.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA E SEGRETERIA

 PREMESSO che in esecuzione della determina n. 040 del 11.07.2005 in data 9 settembre 2005 alle ore 16,00 si è svolta la gara con la procedura negoziata dal cui verbale risulta che il Consorzio Costruttori Altogarda di Arco è stato dichiarato aggiudicatario definitivo dei lavori in oggetto con il ribasso del 18,10%;

VISTA la domanda del Consorzio Costruttori Altogarda di Arco di rilascio dell’autorizzazione relativa all’affidamento in subappalto delle opere: realizzazione pavimenti caldi di data 13 dicembre 2007, qui pervenuta in data 17 dicembre 2007 al protocollo 3815;

VISTI gli allegati:

·        Contratto di subappalto tra Nord Restauri Srl (Consorziata del Consorzio Costruttori Altogarda) e Società Maccani Srl di data 17.09.2007;

·        Dichiarazione di data 29.11.2007 con allegata la copia del certificato della CCIAA della Società Maccani Srl di data 12.09.2007;

·        DURC della Società Maccani Srl di data 21.11.2007;

·        Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavori della Società Maccani Srl di data 29.11.2007;

·        Dichiarazione ai sensi dell’art. 2359 del codice civile della ditta Nord Restauri Srl (Consorziata del Consorzio Costruttori Altogarda) di data 13.12.2007;

VISTI gli allegati sopraelencati da cui risulta che nulla osta alla concessione dell’autorizzazione;

ATTESO che la ditta aggiudicataria ha dichiarato che non sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’impresa subappaltatrice e l’impresa appaltatrice, ai sensi del 9° comma dell’articolo 18 della legge 19.03.1990, n° 55;

VISTA la legge 19.03.1990, n° 55 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 18 con le modifiche susseguitesi nel tempo nonché l’articolo 42 della citata legge provinciale 26/93;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

Visto il piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2007, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 001 del 12 gennaio 2007, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto l’atto di nomina dei responsabili e affido dei compiti indicati nel piano esecutivo di gestione del sindaco di data 15 gennaio 2007, prot. n. 160;

 D E T E R M I N A

 1.      Di autorizzare il Consorzio Costruttori Altogarda di Arco, nell’ambito dei lavori di restauro e recupero a funzioni pubbliche del castello di San Giovanni a Bondone a subappaltare alla Società Maccani Srl con sede in Trento, la realizzazione pavimenti caldi;

 2.      Di dare atto che l’impresa ha trasmesso all’Amministrazione i seguenti documenti:

·      - copia autentica del contratto stipulato con l’impresa subappaltatrice per l’esecuzione dei lavori in oggetto del subappalto;

·        copia del Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;

3.      Di condizionare l’autorizzazione al subappalto al rispetto delle seguenti prescrizioni, desumibili dall’art. 18 della legge 19.03.1990, n° 55:

a) l’impresa deve trasmettere all’Amministrazione i seguenti documenti:

·      - immediatamente, e comunque prima dell’inizio di lavori: documentazione relativa all’avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;

·        - - entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria via via corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate dando atto che il comune di Bondone nella lettera d’invito ha indicato che avrebbe effettuato i pagamenti nei confronti dell’impresa aggiudicataria e non del subappaltatore;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, con i rispettivi dati di iscrizione all’ A.N.C. o alla C.C.I.A.A.;

c) il subappaltatore deve osservare integralmente, per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori, con responsabilità solidale dell’impresa aggiudicataria;

 3.  Ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile, l’operato del subappaltatore risponde solo e sempre l’appaltatore;

 4.     L’esecuzione dei lavori e delle opere affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

 5.  Di dare ulteriormente atto che la presente non comporta spese.