Delibera n. 014 del 13 marzo 2008
OGGETTO: Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili ai soli fini di accertamento imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008 e seguenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevata la necessità di determinare i valori venali per le aree fabbricabili ai soli fini di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008 e seguenti;
Visto l’articolo 3 del regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) approvato con delibera consiliare n. 022 del 30 novembre 1998 che si riporta integralmente: “1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92, nell’intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso il consiglio comunale fissa, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97, i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento.
2. I valori sono determinati in considerazione della destinazione urbanistica, degli indici di edificabilità, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Detti valori hanno effetto per l’anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi. In sede di prima applicazione possono essere determinati anche i valori per gli anni di imposta pregressi da accertare.
4. Il consiglio comunale potrà deliberare una rivisitazione dei valori fissati dal comma numero 1, per un più preciso adeguamento nel tempo ai valori di mercato.”
Visto ed esaminato il prospetto di attribuzione dei valori elaborato dagli uffici competenti predisposto sulla base dei parametri determinati con la citata deliberazione consiliare n. 022/1998;
Rilevato che la determinazione dei valori riveste estrema utilità in sede di accertamento ai fini ICI per l’anno 2008 e seguenti e consentirà di valutare con ragionevole obiettività se i valori dichiarati dai privati siano congrui o vadano rettificati;
Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali;
Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Con voti favorevoli 13, contrari 0 e 1 astenuto (Cimarolli Mirko) espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti,
DELIBERA
1. di determinare i valori delle aree fabbricabili esistenti nel territorio comunale, ai soli fini dell’attività di accertamento sulle dichiarazioni ICI per l’anno 2008 e seguenti, come evidenziati nel prospetto di seguito riportato:
Tipo area |
Valori in Euro al mq. |
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Aree in zona residenziale su tutto il territorio della frazione di Baitoni |
€ 80,00 |
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Aree in zona residenziale a Bondone |
€ 50,00 |
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Aree in zone artigianali, industriali o commerciali |
€ 55,00 |
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Per le aree in zone destinate a servizi pubblici e servizi di interesse generale, il valore è determinato tenendo conto del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti – art. 14 comma 2 LP 19.02.1993, n. 6 – con riferimento a quelli qui sopra indicati e fissando in 6,00 euro il valore nelle ipotesi di aree completamente circoscritte da aree non edificabili senza ulteriori riduzioni e fatti salvi i valori inferiori stabilito annualmente dalla commissione provinciale alle espropriazioni di cui all’art. 3 della LP 6/1993 |
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2. di confermare le seguenti riduzioni sui valori base fissati adottate con la delibera consiliare n. 022/1998
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Aree situate in zone destinate a piani attuativi o di lottizzazione previsti dagli strumenti urbanistici vigenti |
50% |
3. Sono escluse le aree composte da una o più particelle contigue dello stesso proprietario o degli stessi comproprietari che sono rilevanti ai fini edificatori per una superficie non superiore ai 100 metri quadrati;
4. di dare atto che le riduzioni non sono cumulabili fra loro.