Delibera n. 021 del 21 novembre 2008

Oggetto: Modifiche al regolamento per l’applicazione del contributo di concessione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 013 del 10 aprile 2002, con la quale il Consiglio comunale, per le ragioni dettagliatamente esposte nelle premesse del provvedimento, approvò il regolamento per l’applicazione del contributo di concessione composto da 13 articoli su 7 pagine;

Ritenuto di aggiungere agli articoli 8 e 9 del regolamento un comma per chiarire che l’esenzione può essere richiesta anche in caso di comproprietà degli immobili interessati, sempreché sussistano gli altri requisiti, purchè nella convenzione i comproprietari si obblighino, oltre a quanto previsto dalla legge, anche alla divisione materiale dell’immobile a lavori finiti e prima dell’agibilità nell’intesa che in caso di mancata divisione si applicano gli stessi effetti previsti per la cessione dell’immobile nel corso del decennio;

Visto il nuovo testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano da tutti i componenti il Consiglio comunale presenti e votanti,

D E L I B E R A

1.      Di introdurre in calce all’articolo 8 il comma 5 del seguente tenore: “L’esenzione può essere concessa anche in caso di comproprietà degli immobili interessati, purchè nella convenzione di cui al precedente comma 3 tutti i comproprietari si obblighino oltre a quanto ivi previsto anche alla divisione materiale dell’immobile prima dell’agibilità nei modi che ne consentano l’esenzione. Nel caso di mancata divisione si applicano gli effetti ivi previsti per la cessione dell’immobile nel corso del decennio”;

2.      di introdurre in calce all’articolo 9 il comma 3 del seguente tenore: “L’esenzione può essere concessa anche in caso di comproprietà degli immobili interessati, purchè nella convenzione di cui al precedente comma 3 tutti i comproprietari si obblighino oltre a quanto ivi previsto anche alla divisione materiale dell’immobile prima dell’agibilità nei modi che ne consentano l’esenzione. Nel caso di mancata divisione si applicano gli effetti ivi previsti per la cessione dell’immobile nel corso del decennio”.