Delibera n. 022 del 21 novembre 2008

Oggetto: Revoca in autotutela della tariffa di cui alla deliberazione consiliare n. 005 dell’11 gennaio 2008 e riapprovazione della tariffa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 005 dell’11 gennaio 2008, con la quale il Consiglio comunale, per le ragioni dettagliatamente esposte nelle premesse del provvedimento, deliberò di:

·        approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti urbani compilato dall’ente gestore anche sui dati forniti da questo comune;

·        applicare, i valori minimi dei coefficienti Kb, Kc e Kd previsti nelle tabelle del regolamento agli articoli 10 comma 7 per le utenze domestiche e articolo 11 commi 1 e 2 per le utenze non domestiche;

·        approvare le tabelle contenenti il modello tariffario per le utenze domestiche e non domestiche;

Rilevato che per mero rifuso nel foglio di calcolo di simulazione sono state determinate % errate nella suddivisione delle tariffe (46% invece di 50% e 54% invece di 50% e 57% utenze domestiche invece di 79% e 43% utenze non domestiche invece di 21%);

Dato atto che l’intenzione dell’amministrazione comunale era di mantenere la suddivisione tra tariffa fissa e tariffa variabile al 50% come per l’anno 2007 e di aumentare indistintamente tra le utenze domestiche e non domestiche di una quota pari a circa tra il 23 e 25%;

Ritenuto di confermare i valori minimi dei coefficienti Kb, Kc e Kd previsti nelle tabelle del regolamento agli articoli 10 comma 7 per le utenze domestiche e articolo 11 commi 1 e 2 per le utenze non domestiche;

Considerato che ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49 comma 10 del citato D.Lvo 22/97 scegliendo a tale scopo lo scenario allegato al piano finanziario che ripartisce, come l’anno precedente, i costi in misura pari al 50% per la parte fissa della tariffa e 50% della parte variabile e attribuisce alle utenze domestiche un peso contributivo pari al 79% del gettito ed alle utenze non domestiche la rimanente quota del 21%, con un aumento medio stimato di circa tra il 22 e il 25% per utenze domestiche e non domestiche;

Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante l’urgenza di dar corso ai successivi adempimenti contabili e amministrativi;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli 12, contrari 0 e 1 astenuto (Cimarolli Ivan Natale) espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti,

D E L I B E R A

1.      Di revocare in autotutela per le ragioni espresse in premessa la tariffa di cui alla deliberazione consiliare n. 005 dell’11 gennaio 2008;

2.      di riapprovare la quantificazione della tariffa relativa alle utenze domestiche e non domestiche secondo l’allegato piano finanziario e scenario di mappa tariffaria che di fatto ripartisce come l’anno precedente i costi in misura pari al 50% per la parte fissa della tariffa e 50% della parte variabile e attribuisce alle utenze domestiche un peso contributivo pari al 79% del gettito ed alle utenze non domestiche la rimanente quota del 21%, con un aumento medio stimato di circa tra il 22 e il 25% per utenze domestiche e non domestiche;

3.      di incaricare il Comprensorio delle Giudicarie, quale Ente Gestore, a modificare le fatture per l’anno 2008 secondo la nuova tariffazione;

4.      di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4, del TUOC, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L, a seguito di votazione resa per alzata di mano (12 favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto – (Cimarolli Ivan Natale).