Delibera n. 022 del 21 novembre 2008
Oggetto: Revoca in autotutela della tariffa di cui alla deliberazione consiliare n. 005 dell’11 gennaio 2008 e riapprovazione della tariffa.
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 005 dell’11 gennaio 2008, con la quale il Consiglio comunale, per le ragioni dettagliatamente esposte nelle premesse del provvedimento, deliberò di:
· approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti urbani compilato dall’ente gestore anche sui dati forniti da questo comune;
· applicare, i valori minimi dei coefficienti Kb, Kc e Kd previsti nelle tabelle del regolamento agli articoli 10 comma 7 per le utenze domestiche e articolo 11 commi 1 e 2 per le utenze non domestiche;
· approvare le tabelle contenenti il modello tariffario per le utenze domestiche e non domestiche;
Rilevato che per mero rifuso nel foglio di calcolo di simulazione sono state determinate % errate nella suddivisione delle tariffe (46% invece di 50% e 54% invece di 50% e 57% utenze domestiche invece di 79% e 43% utenze non domestiche invece di 21%);
Dato atto che l’intenzione dell’amministrazione comunale era di mantenere la suddivisione tra tariffa fissa e tariffa variabile al 50% come per l’anno 2007 e di aumentare indistintamente tra le utenze domestiche e non domestiche di una quota pari a circa tra il 23 e 25%;
Ritenuto di confermare i valori minimi dei coefficienti Kb, Kc e Kd previsti nelle tabelle del regolamento agli articoli 10 comma 7 per le utenze domestiche e articolo 11 commi 1 e 2 per le utenze non domestiche;
Considerato che ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49 comma 10 del citato D.Lvo 22/97 scegliendo a tale scopo lo scenario allegato al piano finanziario che ripartisce, come l’anno precedente, i costi in misura pari al 50% per la parte fissa della tariffa e 50% della parte variabile e attribuisce alle utenze domestiche un peso contributivo pari al 79% del gettito ed alle utenze non domestiche la rimanente quota del 21%, con un aumento medio stimato di circa tra il 22 e il 25% per utenze domestiche e non domestiche;
Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante l’urgenza di dar corso ai successivi adempimenti contabili e amministrativi;
Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Con voti favorevoli 12, contrari 0 e 1 astenuto (Cimarolli Ivan Natale) espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti,
1. Di revocare in autotutela per le ragioni espresse in premessa la tariffa di cui alla deliberazione consiliare n. 005 dell’11 gennaio 2008;
2. di riapprovare la quantificazione della tariffa relativa alle utenze domestiche e non domestiche secondo l’allegato piano finanziario e scenario di mappa tariffaria che di fatto ripartisce come l’anno precedente i costi in misura pari al 50% per la parte fissa della tariffa e 50% della parte variabile e attribuisce alle utenze domestiche un peso contributivo pari al 79% del gettito ed alle utenze non domestiche la rimanente quota del 21%, con un aumento medio stimato di circa tra il 22 e il 25% per utenze domestiche e non domestiche;
3. di incaricare il Comprensorio delle Giudicarie, quale Ente Gestore, a modificare le fatture per l’anno 2008 secondo la nuova tariffazione;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4, del TUOC, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L, a seguito di votazione resa per alzata di mano (12 favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto – (Cimarolli Ivan Natale).