Deliberazione n. 034 del 29 dicembre 2008
OGGETTO: Aggiornamento della Convenzione per la gestione del servizio di polizia locale della valle del Chiese.
Il Consiglio comunale
Premesse:
in data 15 luglio 2005 veniva sottoscritta dai comuni di Bondone, Storo, Condino, Brione, Cimego, Castel Condino, Pieve di Bono, Prezzo, Praso, Bersone, Daone, Lardaro, Roncone, Bondo e Breguzzo, la Convenzione per la gestione associata della Polizia municipale della valle del Chiese secondo lo schema stabilito dalla delibera provinciale n. 2554 del 18 ottobre 2002 che istituisce il Progetto sicurezza, in riferimento ai dettami della L.P. n. 28 del 2 novembre 1993, successivamente sostituita dalla L.P. n. 8 del 27 giugno 2005.
La delibera della Giunta provinciale n. 2201 del 24 settembre 2004 nel frattempo aveva stanziato, in esecuzione della sopra citata delibera n. 2554 del 18 ottobre 2002, il finanziamento per l’istituzione e la successiva gestione del corpo nei primi cinque anni di esistenza: € 309.400,00 per le spese in conto capitale ed € 246.584,00 per le spese del personale e di gestione corrente di ciascuno dei primi cinque anni di attività.
La Polizia locale (già municipale) della Valle del Chiese opera concretamente sul territorio dei quindici comuni della gestione associata dal 16 agosto 2005, data di presa in servizio del sesto agente di ruolo che ha consentito di raggiungere la massa critica per poter strutturare un servizio organico di polizia locale nell’intera vallata.
Il comune di Storo, quale ente capofila del progetto, ha offerto la propria personalità giuridica e le proprie strutture amministrative per la gestione del servizio di polizia locale: tutti i membri del corpo sono dipendenti del comune di Storo, la sede è ospitata nel municipio di Storo, gli altri comuni hanno delegato il comune di Storo all’incasso dei finanziamenti provinciali e al pagamento di ogni spesa, previo riparto annuale di costi e benefici finanziari secondo quanto stabilito nella Convenzione: lo schema di riparto delle spese di gestione del corpo sono divise tra i quindici comuni secondo quote di partecipazione individuate ponderando al 90% la popolazione residente e al 10% le presenze turistiche.
La Convenzione vigente non prevede invece alcuno schema di ripartizione degli incassi delle sanzioni, in base all’assunto che ogni comune è titolare delle sanzioni elevate sul proprio territorio.
Nei tre anni di attività del corpo, l’ufficio della Polizia locale con cadenza trimestrale ha pertanto provveduto a girare ai rispettivi comuni gli incassi raccolti sui conti correnti postale e bancario appositamente aperti per gestire in maniera distinta i pagamenti delle sanzioni dal resto dei movimenti finanziari sul conto corrente di tesoreria del comune capofila.
Dall’entità di tali versamenti e dal concreto svolgersi delle attività di polizia locale sul territorio, è emerso con nettezza come i comuni dove non passa la strada statale sono destinatari di minori incassi in quanto il traffico inferiore di autoveicoli per l’assenza di una via di grande scorrimento produce fisiologicamente un basso numero di violazioni del Codice della strada.
Questa differenza si è tradotta in una sproporzione nell’effettivo costo di gestione della Polizia locale per singolo comune, poiché i paesi senza strada statale non possono valersi degli incassi da sanzioni per coprire parte della propria quota dei costi.
Nella conferenza dei sindaci del 20 febbraio 2008, tutti i partecipanti hanno convenuto sulla opportunità di definire un sistema di riparto anche degli incassi, incaricando il comandante Stefano Bertuzzi di sviluppare uno schema di redistribuzione di parte degli introiti da sanzioni, così da stabilire un giusto equilibrio tra entrare ed uscite per tutti i quindici comuni partecipanti.
Nella successiva Conferenza dei sindaci del 26 novembre 2008, è stato quindi approvato il piano di redistribuzione di parte degli incassi così come redatto dal comandante Stefano Bertuzzi e descritto nel nuovo testo della Convenzione oggetto della presente delibera.
VISTO lo schema di convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia locale della valle del Chiese (ambito 12 valle del Chiese – distretto 5 Giudicarie);
VISTA la Convenzione approvata in data 15 luglio 2005 che istituisce la gestione associata della Polizia locale della valle del Chiese tra i comuni di Bondone, Storo, Condino, Brione, Cimego, Castel Condino, Pieve di Bono, Prezzo, Praso, Bersone, Daone, Lardaro, Roncone, Bondo e Breguzzo;
VISTA la legge provinciale n. 8 del 27 giugno 2005 “Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale”;
ATTESO che nella presente seduta con separata deliberazione questo comune provvederà, come tutti gli altri comuni, ad approvare la medesima versione del regolamento intercomunale di polizia locale;
DATO ATTO che il comune di Storo svolge le funzioni di capofila e che quindi le altre amministrazioni comunali continueranno a riconoscere la delega all’incasso degli incentivi provinciali, così come è stato negli ultimi tre anni;
VALUTATA la proposta di modifica della Convenzione presentata dal comandante Bertuzzi, che mantiene invariata le disposizioni dell’originaria Convenzione ad eccezione delle parti evidenziate in rosso;
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;
Visto il nuovo testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano da tutti i componenti il Consiglio comunale presenti e votanti,
delibera
1. di approvare le proposte di modifica della Convenzione per la gestione associata della Polizia locale della valle del Chiese, così come mostrate nell’allegata bozza che costituisce parte integrante della presente;
2. di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della nuova versione della Convenzione ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto comunale;
3. di dare atto che la Convenzione così modificata entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009 e sarà valida fino alla scadenza indicata nella prima versione, cioè il 15 luglio 2010, salvo ulteriori aggiornamenti successivi;
4. di confermare il ruolo di ente capofila per il comune di Storo e di autorizzare il sindaco di Storo a sottoscrivere le richieste di finanziamento degli anni rimanenti per conto dell’intera Gestione associata;
5. di impegnarsi ad iscrivere nei bilanci futuri i movimenti finanziari necessari alla gestione del progetto ed ai relativi investimenti e di riconoscere competente la Giunta comunale di prevedere nel P.E.G., o in analoghi atti programmatici di indirizzo, l’affido delle competenze ai responsabili degli uffici l’adozione delle determine di spesa attuative della Convenzione di cui al punto 1, su indicazione del sindaco di turno della Conferenza permanente dei sindaci.