Determinazione n. 004 dell’8 febbraio 2008
OGGETTO: Affittanza della malga Alpo di Bondone per le stagioni estive 2008 – 2009 - 2010 al signor Lorenzi Graziano da Bondone.
Premesso che:
‑ con propria precedente determinazione di data 9 giugno 2006, n. 036, si disponeva di affittare al signor Lorenzi Graziano, pastore di Bondone, per le stagioni estive 2006-2007 la malga Alpo di Bondone e precisamente il piano terra della malga per il ricovero del pastore, metà stallone per il ricovero del suo gregge e l’intero pascolo costituente la malga, determinandone il canone d’affitto con il medesimo concordato di annui € 550,00 con applicazione dell’aumento istat di ottobre su ottobre dell’anno precedente;
- che detto territorio è di proprietà comunale, soggetto ad uso civico, e può essere usufruito esclusivamente per il pascolo;
Vista ora la richiesta di data 28 novembre 2007, protocollata in data 3 dicembre 2007 al n 3643, del signor Lorenzi Graziano da Bondone, pastore, avente diritto all’uso civico, tendente ad ottenere in affitto tutto il territorio costituente la malga Alpo di Bondone, compresa anche la parte adibita al pascolo bovino;
Dato atto che la malga in questione dispone di ricoveri per il bestiame, è raggiungibile con strada comunale ed è classificata, ai fini dell'applicazione dell'equo canone per le zone agrarie omogenee, (alla IV' classe della zona B) per l'affittanza dei pascoli alpini e malghe;
Accertato che il signor Lorenzi Graziano ha chiesto di utilizzare oltre che il pascolo, anche parte dei relativi fabbricati, piano terra della malga per il ricovero del pastore e parte dello stallone per il ricovero del suo gregge e viene utilizzato per un periodo superiore ai 90 giorni;
Ritenuto opportuno concedere in affitto al signor Lorenzi Graziano da Bondone sia il pascolo alpino, sia il piano terra della malga per il ricovero dello stesso e metà dello stallone per il ricovero del suo gregge, alle seguenti condizioni:
1. prezzo annuo concordato e ritenuto equo di € 570,00 con applicazione dell’aumento istat di ottobre su ottobre dell’anno precedente;
2. che il pascolo venga gestito durante il periodo assentito dall’art. 68 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale (normalmente dal 10 giugno al 15 settembre);
3.che la manutenzione ordinaria dell’impianto idrico e di illuminazione sia a totale carico dell’affittuario;
4.che lo stallone per il ricovero del suo gregge sia lasciato disponibile per le iniziative a livello comunale, o chi per esso, per 14 (quattordici) giorni consecutivi tra il 1° luglio ed il 15 agosto;
5.che venga fatta pulizia nel raggio di 100 metri dalla cascina e dallo stallone;
Vista la legge 16.06.1927, n. 1766 sull'ordinamento degli usi civici e richiamate le numerose sentenze giurisdizionali in merito all'affittanza di uso civico, fra cui si ritiene opportuno citare la sentenza del consiglio di stato 10.07.1970, n. 609, circa la natura temporanea delle concessioni sui terreni e beni demaniali e la sentenza della cassazione 20.11.1950, n. 2647 che testualmente afferma "Le disposizioni della proroga legale dei contratti agrari non si applicano all'affitto dei fondi rustici gravati da uso civico";
Vista la “Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico” approvata con LP 14 giugno 2005, n. 6;
Visto il nuovo testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;
Visto il piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2008, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 001 dell’1 febbraio 2008, dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto l’atto di nomina dei responsabili e affido dei compiti indicati nel piano esecutivo di gestione del sindaco di data 5 febbraio 2008, prot. n. 360;
DETERMINA
1. di concedere a trattativa privata, per le stagioni estive 2008-2009-2010 e per i motivi esposti in premessa, al signor Lorenzi Graziano di Bondone, l'affittanza della malga Alpo di Bondone e precisamente il piano terra della malga per il ricovero del pastore, metà stallone per il ricovero del suo gregge e l’intero pascolo costituente la malga, determinandone il canone d'affitto con il medesimo concordato di annui € 570,00 con applicazione dell’aumento istat di ottobre su ottobre dell’anno precedente, dando atto che per la fattispecie non si rende applicabile l’equo canone di affitto dei fondi rustici, in base alla determinazione del coefficiente di adeguamento dei canoni di affitto deliberata dalla commissione tecnica provinciale, che il pascolo venga gestito durante il periodo assentito dall’art. 68 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale (dal 10 giugno al 15 settembre), la manutenzione ordinaria dell’impianto idrico e di illuminazione sia a totale carico dell’affittuario e lo stallone per il ricovero del suo gregge sia lasciato disponibile per iniziative a livello comunale, o chi per esso, per 14 giorni consecutivi tra il 1° luglio ed il 15 agosto, pulizia nel raggio di 100 metri dalla cascina e dallo stallone;
2. di impegnare il signor Lorenzi Graziano a caricare su detto pascolo eventuali unità ovine di proprietà di altri censiti del comune aventi diritto all'uso civico;
3. la conduzione e la monticazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle norme di polizia veterinaria e forestale vigenti in provincia di Trento;
4. il canone d'affitto dovrà essere versato entro il 30 novembre di ogni anno e sarà introitato sul capit. 3215 "Fitti reali di fondi rustici" dell'esercizio di competenza.