Determina n. 021 del 21 maggio 2008
OGGETTO: Lavori di quarto intervento di arredo urbano nel comune di Bondone. Lavoro affidato al Consorzio Artigiani Edili Trentini 2000 di Trento: autorizzazione al subappalto alla ditta Veneri & Casagranda Porfidi Srl di Lona Lases.
PREMESSO che in esecuzione della determina n. 044 del 27.06.2007 in data 20 agosto 2007 alle ore 9,00 si è svolta la gara con il sistema del cottimo fiduciario dal cui verbale risulta che il Consorzio Artigiani Edili Trentini 2000 di Trento è stato dichiarato aggiudicatario definitivo dei lavori in oggetto con il ribasso del 18,18%;
VISTA la domanda del Consorzio Artigiani Edili Trentini 2000 di Trento di rilascio dell’autorizzazione relativa all’affidamento in subappalto delle opere: pavimentazioni in pietra di data 23 aprile 2008, qui pervenuta in data 15 maggio 2008 al protocollo 1544;
VISTI gli allegati:
· Contratto di subappalto tra Consorzio Artigiani Edili Trentini 2000 e Veneri & Casagranda Porfidi Srl di data 23.04.2008;
· Dichiarazione di data 02.04.2008 con allegata la copia del certificato della CCIAA della ditta Veneri & Casagranda Porfidi Srl di data 20.03.2008;
· DURC della ditta Veneri & Casagranda Porfidi Srl di data 04.03.2008 ed dichiarazione sostitutiva di certificazione di regolarità contributiva di data 16.05.2008 con allegati i modelli F24 relativi al versamento dei contributi del mese di aprile 2008 versati in data 16.05.2008;
· Dichiarazione ai sensi dell’art. 2359 del codice civile del Consorzio Artigiani Edili Trentini 2000 di data 23.04.2008;
· Piano operativo di sicurezza della ditta Veneri & Casagranda Porfidi Srl di data 17.04.2008;
· Certificato della CCIAA della ditta Veneri & Casagranda Porfidi Srl di data 15.05.2008;
· Modello G.A.P.
VISTI gli allegati sopraelencati da cui risulta che nulla osta alla concessione dell’autorizzazione;
ATTESO che la ditta aggiudicataria ha dichiarato che non sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’impresa subappaltatrice e l’impresa appaltatrice, ai sensi del 9° comma dell’articolo 18 della legge 19.03.1990, n° 55;
VISTA la legge 19.03.1990, n° 55 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 18 con le modifiche susseguitesi nel tempo nonché l’articolo 42 della citata legge provinciale 26/93;
Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;
Visto il piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2008, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 001 dell’1 febbraio 2008, dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto l’atto di nomina dei responsabili e affido dei compiti indicati nel piano esecutivo di gestione del sindaco di data 5 febbraio 2008, prot. n. 360;
D E T E R M I N A
1. Di autorizzare il Consorzio Artigiani Edili Trentini 2000 di Trento, nell’ambito dei lavori di quarto intervento di arredo urbano nel comune di Bondone a subappaltare alla ditta Veneri & Casagranda Porfidi Srl con sede in Lona Lases, le pavimentazioni in pietra;
2. Di dare atto che l’impresa ha trasmesso all’Amministrazione i seguenti documenti:
· - copia autentica del contratto stipulato con l’impresa subappaltatrice per l’esecuzione dei lavori in oggetto del subappalto;
· - piano operativo di sicurezza;
· - certificato della CCIAA;
3. Di condizionare l’autorizzazione al subappalto al rispetto delle seguenti prescrizioni, desumibili dall’art. 18 della legge 19.03.1990, n° 55:
a) l’impresa deve trasmettere all’Amministrazione i seguenti documenti:
· - immediatamente, e comunque prima dell’inizio di lavori: documentazione relativa all’avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
· - entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria via via corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate dando atto che il comune di Bondone nella lettera d’invito ha indicato che avrebbe effettuato i pagamenti nei confronti dell’impresa aggiudicataria e non del subappaltatore;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, con i rispettivi dati di iscrizione all’ A.N.C. o alla C.C.I.A.A.;
c) il subappaltatore deve osservare integralmente, per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori, con responsabilità solidale dell’impresa aggiudicataria;
3. Ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile, l’operato del subappaltatore risponde solo e sempre l’appaltatore;
4. L’esecuzione dei lavori e delle opere affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
5. Di dare ulteriormente atto che la presente non comporta spese.