Determinazione n. 083 del 31 dicembre 2008.
OGGETTO: Autorizzazione all’esecuzione dei lavori in economia per il posizionamento di tre pali di ferro amovibili in prossimità della piazzola di atterraggio elicottero a Bondone.
Relazione.
Vista la necessità di impedire il parcheggio a mezzi privati all’interno della piazzola di atterraggio dell’elicottero a Bondone, in quanto soprattutto durante il periodo estivo turisti stranieri parcheggiavano la loro auto all’interno della piazzola pur essendoci il segnale di divieto, in data 16 settembre 2008 la ditta Edilchiese di Valerio Gianpietro & C Snc con sede a Baitoni (TN), interpellata dal sindaco, presentava preventivo di spesa per i lavori diposizionamento di tre pali di ferro amovibili in prossimità della piazzola di atterraggio dell’elicottero a Bondone per un importo di € 890,00 e per un importo complessivo, iva ed imprevisti compresi di € 1.188,00;
I prezzi esposti sono congrui e le quantità esposte sono state verificate a campione in contraddittorio ed il pagamento è soggetto a misurazione finale. Il preventivo è completo per dare l’opera compiuta senza necessità di perizie ed importi aggiuntivi, come dichiarato dalla ditta nel foglio contenente le condizioni di offerta che comprendono tempi e penalità e l’impegno ad adottare ogni opportuna misura di sicurezza. Trattandosi di lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie o comunque lavori non progettualizzabili, in alternativa al progetto esecutivo può essere autorizzata l’esecuzione dei lavori sulla base della presente relazione tecnica che in aggiunta al preventivo della ditta ed alle condizioni di offerta costituisce perizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 comma 4 della LP 10 settembre 1993, n. 26;
Ritenuto di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia diretta come consentito dall’art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed i., con il sistema dell’amministrazione diretta come previsto dall’art. 29, lett. c) del regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/leg.;
Atteso che trattandosi di lavori o forniture d’importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a € 50.000,00, è ammesso ai sensi dell’art. 32 del regolamento l’affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali e ritenuto di avvalersi di tale facoltà nel rispetto dei criteri di economicità e di massima semplicità dettati dall’art. 2 della LP 30 novembre 1992, n. 23;
Visto il DURC di data 10.12.2008;
Rilevato che non è dovuto il contributo previsto dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza del 26 gennaio 2006 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Accertato che l’intervento è finanziato interamente sul capitolo 6750 del bilancio di previsione in corso con avanzo di amministrazione;
Visto che l’intervento non necessita di parere della commissione edilizia comunale poiché trattasi di opera provvisoria;
Visto il bilancio di previsione in corso;
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;
Visto il nuovo testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Visto il regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 001 del 25 gennaio 2001, esecutivo;
Visto il piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2008, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 001 dell’1 febbraio 2008, dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto l’atto di nomina dei responsabili e affido dei compiti indicati nel piano esecutivo di gestione del sindaco di data 5 febbraio 2008, prot. n. 360;
DETERMINA