Delibera n. 005 del 20 maggio 2009
OGGETTO: Approvazione del regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali.
Il 13 ottobre 2000 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 – testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – (T.U.L.O.E.L.)
Si tratta di un fondamentale provvedimento verso lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa nel nostro Paese, perseguiti attraverso il riassetto del sistema delle molteplici fonti legislative dell’ordinamento delle autonomie locali.
L’indiscutibile passo in avanti ha comportato però anche l’abrogazione, assieme a tutta la precedente normativa , degli articoli 106 e seguenti del Regio Decreto n. 383 del 1934, ossia del fondamento legislativo, anche per la nostra Regione, (che non ha mai legiferato in merito) dell’applicazione di ogni misura sanzionatoria nei confronti dei responsabili delle violazioni dei precetti posti dai regolamenti comunali o dalle ordinanze municipali, uniche fonti di produzione del diritto secondario locale.
Accresciuta la potestà normativa dei Comuni e riconosciuta la capacità dei regolamenti locali di introdurre precetti muniti di sanzioni amministrative, il legislatore non ha voluto dettare una norma apposita per queste ultime, consapevole che la loro disciplina sarebbe stata automaticamente ricondotta a quella valevole per la generalità degli illeciti amministrativi pecuniariamente sanzionati, ovverosia gli articoli da 1 a 31 della legge 24.11.1981, n. 689, con particolare riguardo a:
· art.10 circa l’entità minima e massima delle sanzioni pecuniarie anche per la violazione dei regolamenti comunali;
· art.12 che estende l’applicazione della 689/81 a tutte le violazioni associate a sanzioni amministrative
· art. 17, quarto comma che indica il Sindaco quale autorità competente per l’applicazione delle sanzioni per inosservanza dei regolamenti comunali.
A conferma di quanto sopra si riporta uno stralcio della circolare del Servizio Autonomie Locali n. 19 dd. 23.10.2001: "A tal proposito (abrogazione art.106 e ss T.U) si deve evidenziare quanto stabilito dal Ministero dell’Interno – Direzione Generale dell’Amministrazione civile, Direzione Centrale delle Autonomie – con parere dd. 07.03.2001. Secondo l’interpretazione del Ministero l’abrogazione degli articoli 106 e ss. Del TULCP n. 383/1934 non comporta il venire meno della possibilità di prevedere, per mezzo di un regolamento, la capacità sanzionatoria del Comune. Detta potestà trae origine dal generale potere regolamentare del Comune di cui all’art. 7del Testo Unico n. 267/2000. Data la potestà normativa della Regione in materia di ordinamento dei Comuni si deve solo precisare che il fondamento del generale potere regolamentare dei Comuni risiede, a livello locale, nell’art. 5 del T.U.LL.RR.O.C di cui al D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L, ma ciò non rileva per quanto attiene la coerenza dell’argomentazione ministeriale".
Per cercare di fornire, in termini propositivi, una possibile soluzione al vuoto normativo creatosi si ritiene opportuno adottare un regolamento tipo, seguendo lo schema diffuso dal Consorzio dei Comuni Trentini, per restituire forza cogente ai propri strumenti normativi ed alle ordinanze sindacali.
Si tratta di un testo essenziale, che si limita ad individuare i limiti edittali, minimi e massimi, delle sanzioni amministrative comminabili per la violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze, risultando infatti i meccanismi di concreta irrogazione delle stesse integralmente previsti dalla legge 689/1981 innanzi citata (in particolare art. 16 e ss.).
Gli unici vincoli che dovranno comunque essere rispettati nella fissazione degli importi risultano i seguenti:
· il minimo ed il massimo dovranno essere contenuti tra euro 6,20 (Lire 12.000.-) ed euro 10.329,14 (Lire 20.000.000.-);
· il limite massimo dovrà corrispondere al decuplo del limite minimo (es. minimo euro 30 – massimo euro 300; minimo euro 20 massimo euro 200).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista e richiamata la relazione qui sopra riportata;
Vista la lettera del Consorzio dei Comuni Trentini contenente le argomentazioni da cui è stata tratta la relazione e lo schema di regolamento che viene ripreso nella proposta di delibera in esame;
Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Con voti favorevoli 12, contrari 0 e 1 astenuto (Cimarolli Fabio) espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti,
delibera
di approvare il seguente:
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI
Articolo 1.
In tutte le ipotesi in cui i regolamenti comunali o ordinanze sindacali, già emanate ai sensi dell’art. 106 T.U. 383/1934 o che saranno emanate ai sensi del presente articolo, prevedono che ad una violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria o accessoria, questa viene adottata ed applicata ai sensi del Capo I, Sezione I e II, della legge 24.11.1981, n. 689.
Articolo 2
Fuori dai casi espressamente previsti e disciplinati da specifiche disposizioni normative, o da ordinanze sindacali già basate sugli importi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi per le violazioni ai regolamenti comunali a contenuto precettivo esterno, ivi comprese le inottemperanze alle ordinanze sindacali e dirigenziali, esecutive o integrative di leggi e regolamenti, sono fissati in un importo non inferiore a Euro 15,00 e non superiore ad Euro 150,00
Articolo 3
La Giunta comunale, con proprio provvedimento, può aggiornare ogni due anni gli importi di cui al comma precedente in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nei due anni precedenti.