Delibera n. 019 del 27 ottobre 2009.
OGGETTO: Autorizzazione alla realizzazione di un punto di osservazione nella riserva lago d’Idro.
Relazione:
Recentemente il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della PAT ha realizzato un sentiero didattico che si snoda all’interno del canneto del biotopo Lago d’Idro. Al fine di completare le opere infrastrutturali per la fruizione didattica, comprendente fra l’altro l’osservazione dell’avifauna della zona umida, intende realizzare un punto di osservazione che permetta la visione del meandro. A tale scopo ha proposto la realizzazione di una torretta, a fianco della passerella appena costruita, che avrà misure in pianta pari a 3,20 mt. x 3,20 mt. ed una altezza massima media di circa 5,00 mt.
Il suddetto Servizio in data 18 settembre 2009 al prot. n. 3085 ha fatto pervenire una richiesta di parere ai sensi dell’art. 79 della LP 22/1991 per la realizzazione del saopracitato punto di osservazione nella riserva lago d’Idro;
Dato atto che la realizzazione di un punto di osservazione comporta la creazione di un nuovo volume nella seduta del 14 ottobre 2009 la Commissione Edilizia Comunale ha espresso parere sfavorevole alla sopracitata realizzazione in contrasto con l’art. 30 punto 5 “Parco del Lago” del regolamento edilizio comunale addottato dal Consiglio comunale con verbale n. 045 del 10.07.1991, ed entrato in vigore il 3 febbraio 1992, in cui non è prevista la realizzazione di alcun volume;
Alfine di consentire la realizzazione dell’opera si rende necessaria l’acquisizione del parere del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 105 della LP 22/1991 che testualmente cita: “Qualora le opere pubbliche dello Stato, della Regione o della Provincia contrastino con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale, la deroga alle relative norme può essere concessa dalla Giunta provinciale nell’ambito del procedimento previsto dagli articoli 78 e 79, sentito il consiglio comunale. Il relativo parere deve essere espresso entro il termine perentorio di 45 giorni dalla richiesta e sostituisce quelli previsti al comma 2 dell’art. 78.”;
UDITA la relazione del Sindaco;
Constatato che al Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della PAT è demandata la competenza in materia di conservazione, riequilibrio bioecologico, fruizione culturale e di ricerca scientifica nelle aree individuate a biotopo ai sensi della LP 11/07;
Rilevato che la realizzazione della suddetta torretta è da considerarsi utile per il completamento dell’area didattica e comunque per l’osservazione dell’avifauna della zona umida;
Valutata e condivisa la proposta di esprimere parere favorevole per la costruzione di un punto di osservazione nella riserva lago d’Idro come consentito dall’art. 105 della LP 22/1991;
Dato atto che la pubblicazione di cui all’art. 48 comma 6 sexies della LP 4 marzo 2008, n. 1 verrà effettuata dalla PAT prima del rilascio dell’autorizzazione a derogare della Giunta Provinciale;
Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 27 dd. 29.06.1994 e s.m.;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano da tutti i componenti il Consiglio comunale presenti e votanti,
DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole alla realizzazione di un punto di osservazione nella riserva lago d’Idro ai sensi dell’art. 105 della LP 22/1991.