Determinazione n. 005 del 19 febbraio 2009.

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione urbanistica comportante l’esenzione totale e parziale del pagamento del contributo di concessione per i lavori di realizzazione alloggio a piano primo e secondo della p.ed. 289 e sulla p.fd. 1985/6 in C.C. Bondone.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA E SEGRETERIA

Premesso che i signori _______ e ___________:

-         in data 15 settembre 2008 hanno presentato la domanda di concessione edilizia per i lavori di realizzazione alloggio a piano primo e secondo della p.ed. 289 e sulla p.fd. 1985/6 in C.C. Bondone;

-         in data 9 febbraio 2009 hanno presentato istanza per l’esenzione parziale e totale relativamente al pagamento del contributo di concessione, come contemplato dall’art. 9 comma 1 lettera a) e dall’art. 8 comma 1 lettera b) del Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione approvato con delibera consiliare n. 013 dd. 10.04.2002, e divenuta esecutiva il 22.04.2002 e s.m. come previsto dall’art. 111 comma 2 e comma 1 lettera b) della legge provinciale 05.09.1991, n. 22 e s.m.;

RILEVATO che la domanda:

-         relativamente alla parte di ampliamento trova riferimento nel secondo comma dell’art. 111 della LP 05.09.1991, n. 22, che testualmente recita: “Nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che l’intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente, purchè non qualificata di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (caratteristiche delle abitazioni di lusso), il contributo di concessione, limitatamente ai primi 400 mc di volume, è commisurato esclusivamente all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria”;

-         relativamente alla parte in ristrutturazione trova riferimento nel primo comma lettera b) dell’art. 111 della L.P. 05.09.1991, n. 22, che testualmente recita: “Per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 mc. di volume e a condizione che l’intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente; l’esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il Comune della convenzione di cui al comma 4”;

VISTA l’istruttoria della pratica dalla quale risulta che:

-         L’immobile risulta essere la prima ed unica casa d’abitazione dei richiedenti e che la medesima non presenta i requisiti per essere qualificata di lusso ai sensi del decreto ministeriale 02.08.1969;

-         I privati si impegnano alla divisione materiale dell’immobile prima dell’agibilità;

-         I privati si impegnano a non cedere la proprietà dell’immobile oggetto dell’agevolazione eventualmente concessa per un periodo di 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, data che verrà tempestivamente comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

-         In caso di innosservanza degli obblighi sopra riportati, i proprietari si impegnano alla restituzione di quanto concesso nell’ammontare calcolato in base ai costi in vigore al momento della cessione dell’immobile;

CONVENUTO di concedere l’agevolazione in oggetto, previa sottoscrizione della convenzione prevista dalla legge sulla base dello schema allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2009, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 001 del 22 gennaio 2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto l’atto di nomina dei responsabili e affido dei compiti indicati nel piano esecutivo di gestione del sindaco di data 22 gennaio 2009, prot. n. 224;

DETERMINA

1.      Di approvare lo schema di convenzione stesso ai sensi dell’art. 111 secondo comma e primo comma lettera b) della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 ed art. 9 comma 1 lettera a) ed art. 8 comma 1 lettera b) del regolamento comunale allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione sotto la lettera “A”, che prevede l’esenzione parziale e totale del pagamento del contributo di concessione per i lavori di realizzazione alloggio a piano primo della p.ed. 289 e sulla p.fd. 1985/6 in C.C. Bondone da destinare a scopo abitativo, di proprietà del sig. ______ di Bondone;

 

2.      Di approvare lo schema di convenzione stesso ai sensi dell’art. 111 secondo comma e primo comma lettera b) della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 ed art. 9 comma 1 lettera a) ed art. 8 comma 1 lettera b) del regolamento comunale allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione sotto la lettera “B”, che prevede l’esenzione parziale e totale del pagamento del contributo di concessione per i lavori di realizzazione alloggio a piano secondo della p.ed. 289 e sulla p.fd. 1985/6 in C.C. Bondone da destinare a scopo abitativo, di proprietà del sig. __________ di Bondone;

 

3.      Di riconoscere competente il funzionario responsabile dell’ufficio di ragioneria e segreteria a sottoscrivere le convenzioni urbanistiche in forma di atto pubblico a rogito del segretario comunale.