Determinazione n. 032 del 13 luglio 2009.
OGGETTO: Autorizzazione all’esecuzione dei lavori in economia per la sistemazione asfalto in località Porto Camarelle.
Relazione.
Vista la necessità di intervenire su un tratto della strada comunale in località Porto Camarelle, in quanto lo scorso autunno sono stati eseguiti dei lavori all’impianto di sollevamento della fognatura ed a seguito anche dell’inverno particolarmente rigido la pavimentazione in asfalto si è particolarmente danneggiata, in data 1 aprile 2009 la ditta Edilchiese di Valerio Gianpietro & C Snc con sede a Baitoni (TN), interpellata dal sindaco, presentava preventivo di spesa per i lavori di asfaltatura rapezzo stradale in località Porto Camarelle a Baitoni per un importo di € 15.185,08 e per un importo complessivo, iva ed imprevisti compresi di € 20.044,31;
I prezzi esposti sono congrui e le quantità esposte sono state verificate a campione in contraddittorio ed il pagamento è soggetto a misurazione finale. Il preventivo è completo per dare l’opera compiuta senza necessità di perizie ed importi aggiuntivi, come dichiarato dalla ditta nel foglio contenente le condizioni di offerta che comprendono tempi e penalità e l’impegno ad adottare ogni opportuna misura di sicurezza. Trattandosi di lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie o comunque lavori non progettualizzabili, in alternativa al progetto esecutivo può essere autorizzata l’esecuzione dei lavori sulla base della presente relazione tecnica che in aggiunta al preventivo della ditta ed alle condizioni di offerta costituisce perizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 comma 4 della LP 10 settembre 1993, n. 26, coordinata con la LP 24 luglio 2008, n. 10;
Ritenuto di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia diretta come consentito dall’art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, coordinata con la LP 24 luglio 2008, n. 10, con il sistema dell’amministrazione diretta come previsto dall’art. 29, lett. c) del regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/leg.;
Atteso che trattandosi di lavori o forniture d’importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a € 50.000,00, è ammesso ai sensi dell’art. 32 del regolamento l’affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali e ritenuto di avvalersi di tale facoltà nel rispetto dei criteri di economicità e di massima semplicità dettati dall’art. 2 della LP 30 novembre 1992, n. 23;
Visto il DURC di data 03.07.2009;
Rilevato che non è dovuto il contributo previsto dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza del 26 gennaio 2006 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Accertato che l’intervento è finanziato interamente sul capitolo 8220 del bilancio di previsione in corso con il fondo investimenti ex art. 11 LP 36/93 budget 2006 - 2010;
Visto che l’intervento non necessita di parere della commissione edilizia comunale poiché trattasi di rifacimento della pavimentazione esistente;
Visto il bilancio di previsione in corso;
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;
Visto il nuovo testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Visto il regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 001 del 25 gennaio 2001, esecutivo;
Visto il piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2009, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 001 del 22 gennaio 2009, dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto l’atto di nomina dei responsabili e affido dei compiti indicati nel piano esecutivo di gestione del sindaco di data 22 gennaio 2009, prot. n. 224;
DETERMINA