Delibera n. 015 del 30 giugno 2009.

 OGGETTO:            Approvazione degli schemi delle convenzioni urbanistiche in materia di esenzione del contributo di concessione.

 Relazione:

Il regolamento per l’applicazione del contributo di concessione all’art. 4 prevede che "il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell’impegno formale alla realizzazione delle stesse da parte del richiedente la concessione, ovvero dell’impegno da parte dell’Amministrazione comunale alla realizzazione delle medesime entro i successivi tre anni. Ove le opere di urbanizzazione primaria debbano essere realizzate dal richiedente la concessione edilizia, questi dovrà presentare al comune, per l’approvazione, il relativo progetto ed attuarlo contestualmente alla costruzione oggetto della concessione edilizia. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo) o del minor costo delle opere realizzate. Allo scopo di assicurare il rispetto dell’obbligo assunto, l’interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima del rilascio della concessione edilizia, una cauzione fidejussoria presso un istituto di credito, pari al costo dei lavori."

Il medesimo regolamento agli articoli 8 e 9 prevede che l’esenzione totale o parziale per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l’immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell’immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l’interessato decade dai benefici concessi ed il comune determina l’ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all’atto della cessione.

Secondo le procedure in corso i funzionari di merito prima di procedere alla sottoscrizione di una convenzione nelle materie qui riferite devono assumere di volta in volta una determina autorizzativa. Si ritiene necessario con il presente provvedimento approvare in via generale gli schemi delle convenzioni contenenti le clausole essenziali e dare indicazioni operative ai funzionari di procedere direttamente alla sottoscrizione al termine delle singole istruttorie con esito positivo, senza necessità di assumere singole determine preventive. La presente delibera viene assunta in via di competenza esclusiva dalla giunta comunale quale provvedimento di carattere generale non riconducibili al PEG, come disposto nelle competenze finali del piano esecutivo di gestione.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la premessa narrativa esposta in relazione

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di semplicità, di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" e ritenuto in applicazione di tali principi di semplificare le procedure in atti, stabilendo in via generale le clausole essenziali che devono contenere le convenzioni urbanistiche in oggetto in modo che abbiano la massima pubblicità e trasparenza al fine di garantire la preventiva conoscibilità da parte dei cittadini che poi saranno chiamati a sottoscrivere le singole convenzioni che i funzionari di merito potranno a loro volta sottoscrivere in nome e per conto del comune alla conclusione in termini positivi delle istruttorie, senza la necessità che vengano assunte di volta in volte le determine del caso;

RITENUTO di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’ex terzo comma dell’articolo 79 del TUOC approvato con DPReg 01.02.2005 nr. 3/L per consentire al funzionario del servizio tecnico – edilizia privata di sottoscrivere fin da ora le convenzioni urbanistiche;

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

Visto il nuovo testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano da tutti i componenti la Giunta comunale presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare le clausole essenziali delle seguenti convenzioni urbanistiche:

a) esonero totale o parziale dal contributo di concessione: "I signori ___ si obbligano a trasferirvi la propria residenza entro un anno dalla fine dei lavori e a non cedere la proprietà dell’immobile oggetto dell’agevolazione per un periodo di anni dieci dalla data di ultimazione dei lavori, ed a comunicare tempestivamente, eventualmente, la data di cessione del fabbricato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui i signori ___ non vi trasferiscano la residenza entro un anno dall’ultimazione dei lavori o cedano la proprietà, prima che siano trascorsi 10 anni dalla fine dei lavori, si impegnano a versare alla tesoreria comunale entro 30 giorni dalla richiesta la somma che il comune determina per il contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore al momento della cessione dell’immobile e sotto pena di atti esecutivi.";

b) - opere di urbanizzazione primaria: "I signori _____ si impegnano ad ottemperare agli obblighi disposti dall’articolo 4 del regolamento comunale per l’applicazione del contributo di concessione facendo realizzare a proprie cure e spese le opere di urbanizzazione primarie contestualmente alla costruzione oggetto della concessione edilizia in conformità al progetto. Dette opere dovranno essere realizzate obbligatoriamente entro il periodo di validità della concessione edilizia e a lavori ultimati dovrà essere richiesto il collaudo da parte dell’amministrazione comunale. Esse, in conformità a quanto disposto dal regolamento comunale per il servizio di fognatura e dal regolamento per il servizio dell’acquedotto rimarranno di proprietà pubblica per il tratto insistente su suolo comunale e potranno essere utilizzate da terzi nel rispetto delle norme regolamentari citate. A garanzia degli impegni assunti viene prestata una fideiussione di importo pari al costo delle opere che sarà svincolata a collaudo avvenuto;

c) clausole comuni.

·       dichiarazioni e verifiche della sussistenza dei requisiti;

·       Il trasferimento dei beni per causa di morte o per atti tra vivi comporta il trasferimento degli obblighi a carico dei nuovi proprietari (clausola non valida per il caso sub a));

·       assunzione di tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti a carico dei privati contraenti;

·       capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 32 quater del codice penale;

2. di autorizzare i funzionari di merito a sottoscrivere in nome e per conto del comune di Bondone le singole convenzioni contenenti le clausole essenziali qui riportate alla conclusione in termini positivi delle singole istruttorie nell’ambito del procedimento edilizio;

3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex terzo comma dell’articolo 79 del TUOC approvato con DPReg 01.02.2005, nr. 3/L.