Descrizione
Le principali norme che regolano la raccolta dei funghi (L.P. n. 11 del 23 maggio 2007 e Decreto del presidente della provincia 26 ottobre 2009, n.23-25), sono le seguenti:
Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, é ammessa in quantità non superiore ai tre chilogrammi al giorno per persona. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.
- È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.
È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.
La raccolta dei funghi per i non residenti nella provincia di Trento é subordinata ad apposita denuncia ed al pagamento della relativa tariffa.
La denuncia di inizio attività per la raccolta funghi può essere effettuata:
- mediante il nuovo sistema dei pagamenti verso le Pubbliche amministrazioni accedendo alla seguente pagina del sito comunale:
- https://mypay.provincia.tn.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codIpaEnte=C_A968&codTipo=funghi_sp, selezionando il link di collegamento alla sezione dedicata al Comune di Bondone sul portale MyPay, specificare le date ed il periodo di raccolta. L’attestazione di pagamento costituisce la denuncia. Sul sito comunale si possono trovare le istruzioni per eseguire il versamento con la presente modalità.
- tramite conto corrente postale Nr. 11599388 ; la ricevuta di pagamento costituisce la denuncia.
- presso gli uffici comunali durante l’orario di apertura al pubblico.
Il permesso é personale, ha validità fino al massimo 180 giorni consecutivi ed abilita alla raccolta nell'ambito del territorio del Comune che lo ha rilasciato con l'osservanza dei limiti quantitativi e di tutte le altre prescrizioni stabilite dalla legge. La Giunta Comunale con delibera n. 20 di data 24.03.2025 ha fissato le seguenti tariffe:
PERIODO DI RACCOLTA | IMPORTO |
1 giorno | Euro 10,00 |
3 giorni consecutivi | Euro 18,00 |
1 settimana | Euro 25,00 |
2 settimane | Euro 40,00 |
1 mese | Euro 60,00 |
90 giorni | Euro 100,00 |
180 giorni | Euro 180,00 |
I periodi di raccolta superiori ad un giorno devono essere consecutivi
Ai sensi dell’art. 28 sono esentati dalla denuncia e dal pagamento i seguenti soggetti:
- Residenti o comunque nati in uno dei comuni della provincia (comprovata da un valido documento di identificazione);
- I cittadini iscritti all’anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) dei comuni della provincia;
- I proprietari o possessori dei boschi sul solo terreno di proprietà;
- Coloro che godono di diritto di uso civico.